La nota riservata trasmessa il 30 giugno scorso dal direttore generale Capo ai dirigenti degli Uffici scolastici regionali in merito all’attuazione della “riforma Moratti” è gravemente inopportuna per una serie di considerazioni sia di carattere politico che giuridico.
In primo luogo il tono della nota contraddice le disposizioni dettate, a firma del medesimo direttore generale, con la C.M. n. 29 del 5 marzo 2004, che al punto 2.4 – con riferimento alla funzione tutoriale – precisava che «le modalità di svolgimento delle funzione tutoriale costituiranno oggetto di appositi approfondimenti e confronti nelle sedi competenti, in esito ai quali saranno impartite ulteriori indicazioni e precisazioni», e chiariva che «per l’anno scolastico 2004-2005, in attesa della compiuta definizione degli ambiti di applicazione della funzione tutoriale e della realizzazione dei previsti interventi di formazione, le singole scuole, nell’ambito della propria autonomia, provvederanno al conferimento dell’incarico in questione sulla base di criteri di flessibilità individuati dagli stessi organi, e in particolare il collegio dei docenti, competenti a fornire al dirigente scolastico i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi».
In un quadro di così evidente carenza dei presupposti di natura organizzativa per l’assegnazione della funzione tutoriale (non sono stati definiti i contenuti e le modalità di svolgimento; non sono stati avviati i corsi di formazione destinati ai docenti) è difficile contestare scelte dei collegi che – nell’esercizio non di un’autonomia astratta ma nell’ambito della concreta attuazione del Piano dell’offerta formativa, che costituisce il presupposto per la realizzazione delle finalità dell’istituzione scolastica
– hanno ritenuto o ritengono non conferibile tale funzione, non per rifiuto di applicare la legge ma per l’oggettiva impossibilità di farlo efficacemente.
Sotto il profilo giuridico, in secondo luogo, è poi necessario richiamare alcuni caposaldi riferibili alle norme attualmente vigenti.
Innanzitutto l’articolo 117 della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, ha elevato il riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche dal rango di normazione ordinaria a quello costituzionale, prevedendone la salvaguardia rispetto all’esercizio della legislazione concorrente da parte dello Stato e delle Regioni. Non è quindi ammissibile una norma che eluda tale salvaguardia, imponendo limiti all’autonomia e al suo esercizio. Anche una legge dello Stato, pertanto, nell’introdurre disposizioni in materia scolastica, deve tenere conto di questo specifico limite statuito dall’articolo 117, evitando di violare quanto previsto dal d.P.R. 275/1999 in ordine ai contenuti dell’autonomia conferita alle istituzioni scolastiche.
La legge 53/2003, che ha delegato il Governo ad emanare disposizioni in materia di istruzione, non ha introdotto una specifica figura professionale (quella dell’insegnante “tutor”) che è stata invece istituita – con evidente eccesso nell’esercizio della delega – dal decreto legislativo 59/2004, di definizione delle disposizioni generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione.
Sul decreto legislativo 59, quindi, grava un forte sospetto di illegittimità sia sotto il profilo del corretto esercizio della delega sia laddove imponesse limiti non dovuti all’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche.
L’articolo 43 del CCNL del 23 luglio 2003 impone alle parti di ridefinire in via pattizia le disposizioni contrattuali qualora l’entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 53 investisse istituti relativi al rapporto di lavoro del personale della scuola.
Dal quadro delineato appare quindi evidente che allo stato attuale:
· manca ancora una chiara legittimazione delle disposizioni attuative della legge 53 sotto il profilo del rispetto dei limiti imposti alla legislazione ordinaria nei confronti dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
· non sono stati comunque ancora definiti i contenuti della funzione tutoriale né sono stati approntati gli strumenti organizzativi (formazione del personale) che consentano un suo corretto esercizio;
· è ancora in attesa di avvio il tavolo contrattuale che dovrà adeguare gli istituti del rapporto di lavoro del personale docente alle innovazioni introdotte dalla richiamata legislazione delegata.
Ne deriva che le minacce insite nel paragrafo conclusivo della nota ministeriale del 30 giugno non possono trovare giustificazione in quanto i collegi dei docenti stanno soltanto esercitando le prerogative proprie della loro funzione e i dirigenti, che presiedono i collegi, sono tenuti ad attenersi alle deliberazioni adottate salvo la loro evidente illegalità (violazione della norma penale).
In ogni caso nei confronti dei dirigenti scolastici, come è ben noto, non esiste più una procedura disciplinare essendo gli stessi sottoposti alla valutazione dell’incarico conferito e quindi alle responsabilità connesse allo svolgimento dello stesso, e nei confronti degli organi collegiali – che non sono gerarchicamente sottoposti – non è ammissibile alcuna azione di natura disciplinare essendo valutabile al più la loro attività sotto il profilo della legittimità dell’azione amministrativa.
E’ quindi evidente il carattere intimidatorio della nota del 30 giugno, che ha l’intento di impedire sia ai dirigenti scolastici che ai collegi dei docenti il pieno esercizio delle loro competenze nell’ambito dell’autonomia delle istituzione cui sono preposti ciascuno per le proprie funzioni specifiche.
Rileviamo infine, sul piano squisitamente politico-sindacale, che la suddetta nota riservata evidenzia incontestabilmente due precise circostanze:
- l’estrema difficoltà e debolezza di una Amministrazione che si vede costretta – a causa soprattutto della maldestra predisposizione di provvedimenti attuativi della legge delega 53/2003 – a ricorrere all’inusuale metodo delle minacce e delle intimidazioni;
- la conferma di un processo riformatore che, per essere stato imposto dall’alto senza il coinvolgimento partecipativo e propositivo della scuola reale, degli studenti, delle famiglie, del personale e delle parti sociali autenticamente rappresentative viene considerato estraneo e controproducente rispetto all’auspicato miglioramento della qualità del servizio scolastico pubblico statale e, pertanto, non condiviso e rifiutato.
documento allegato: tutor.doc