MOBILITÀ ANNUALE: UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
Mobilità annuale del personale scolastico
Al via le operazioni annuali di utilizzazione e assegnazione provvisoria per
l’a.s. 2024/25.
Nonostante il CCNI sia scaduto, l’ipotesi di intesa fermamente voluta dalla
CISL SCUOLA e sottoscritta dal Ministero e dalle O.O.S.S., proroga le
condizioni previste e ne aggiunge di altre, vediamole:
Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024/25:
- il personale docente assunto nel 2023/24 con contratto a tempo indeterminato può produrre domanda di assegnazione provvisoria o utilizzo provinciale (art.13, comma 5, D.Lgs.59/2017);
- il personale assunto nel 2023/24 con contratto a tempo determinato (finalizzato alla trasformazione) sulla base dei commi 4 e 9-bis del D.L.73/2021 ovvero dell’art.5-ter del D.L.228/2021, all’esito del superamento positivo dell’anno di prova, partecipa alle operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria provinciale;
- il personale assunto nel 2023/24 con contratto a tempo determinato (finalizzato alla trasformazione) sulla base dei commi 5 e 6 del D.L.44/2023 (GPS I fascia sostegno), all’esito del superamento positivo dell’anno di prova e se rientrante nei casi previsti dalle deroghe, partecipa alle operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria provinciale;
- tutti i neoassunti 2023/24 possono partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale in presenza delle deroghe previste dall’art.34 del CCNL 2019/21 (per il personale assunto a t.d. è, altresì, necessario il superamento positivo del periodo di prova)
CONDIZIONI NECESSARIE PER ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
È possibile produrre domanda solo se sussiste anche una sola delle seguenti
condizioni:
- Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- Ricongiungimento al genitore (senza la richiesta del requisito della convivenza).
- Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi alla data di presentazione della domanda;
- L’età dei figli è riferita al 31 dicembre 2024;
- Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni entro il 31 dicembre 2024;
- In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
DEROGHE PREVISTE DALL’ART. 34 DEL CCNL
- genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
- coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto
legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
- coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
- padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
- uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
- uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
- parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4);
- il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
Ricordiamo che le modifiche apportate all’art.33, comma 3 della L.104/1992 dal Decreto Legislativo 105/2022 hanno determinato l’eliminazione della figura del referente unico e hanno imposto una modifica ai punti IV, lettere g, i, n degli articoli 8 e 18 del CCNI (precedenze nelle operazioni). Alla luce delle citate modifiche, le precedenze nelle operazioni di utilizzo e di assegnazione provvisoria vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle disposizioni contrattuali, senza più far riferimento al criterio di unicità nell’assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità. Di conseguenza, sono divenute inapplicabili, per incompatibilità con le novità introdotte nella L.104/1992, anche le disposizioni che prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità nell’assistenza.
DSGA
L’ipotesi di Intesa ridefinisce le modalità con le quali garantire la copertura dei
posti da Dsga. Ricordiamo che nel frattempo è in via di definizione la
procedura valutativa per le progressioni degli assistenti amministrativi facenti
funzione di Dsga da più di tre anni. I posti sui quali disporre gli utilizzi sono di
diverso tipo:
- Posti vacanti e disponibili all’esito della procedura;
- Posti solo disponibili (coperti da un titolare che è assente tutto l’anno perché in assegnazione provvisoria o per altro motivo).
Le operazioni di utilizzo saranno disposte secondo il seguente ordine di priorità:
- Funzionari, inquadrati nel ruolo di Dsga, in esubero;
- Funzionari e EQ (Dsga). Si tratta dei Dsga titolari su una scuola che possono chiedere di essere assegnati anche su un’altra scuola e dei funzionari privi di incarico di elevata qualificazione (si tratta dei titolari nella precedente area C).
In caso di richiesta della medesima scuola da parte di più soggetti l’assegnazione del posto avverrà secondo i criteri definiti all’esito del confronto previsto dall’art.30, comma 9, lettera a5) del CCNL 2019/21 e cioè:- Svolgimento dell’incarico ad interim di Dsga nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico più recente;
- Titolarità di incarico di Dsga nell’istituzione scolastica nell’anno più recente;
- Maggiore anzianità di servizio nell’area dei funzionari e EQ e/o nel precedente sistema di classificazione;
- Titolarità in istituzione scolastica dello stesso ciclo o, relativamente al II ciclo, dello stesso ordine e tipologia della scuola richiesta per il maggior numero di anni;
- Viciniorietà tra l’istituzione scolastica da assegnare e la sede dell’incarico di titolarità;
- Maggiore anzianità anagrafica;
- Personale inserito nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e EQ, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito per la durata della stessa;
- Assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata l’area degli assistenti oppure con diploma di scuola secondaria di II grado e almeno 10 anni di esperienza;
- Altro personale di ruolo inquadrato nell’area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale con la II posizione economica e in subordine la I posizione economica;
- Personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e EQ di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.
INOLTRO ISTANZA, TEMPISTICHE E MODALITÀ
PERSONALE ATA (no DSGA): da giorno 8 a giorno 19 luglio in modalità
cartacea
PERSONALE DOCENTE: da giorno 11 a giorno 24 luglio
Il personale docente assunto in ruolo mediante le procedure ordinarie
nell’anno 2023/24 e assunti in ruolo precedentemente, producono domanda
mediante il portale ISTANZE ON LINE accessibile con SPID e CIE. I docenti
assunti a seguito delle procedure straordinarie presentano l’istanza di
assegnazione provvisoria per l’a.s.2024/25, con le medesime scadenze degli
altri docenti, compilando il modello cartaceo pubblicato sul sito del MIM nella
sezione Mobilità. La convalida di tali domande da parte degli Uffici è,
comunque, subordinata al superamento nell’a.s.2023/24 del percorso annuale
di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo
59/2017.
PERSONALE DOCENTE IRC: da giorno 11 a giorno 24 luglio in modalità
cartacea.
UTILIZZAZIONE
Stante la pluralità di casistiche e la regolamentazione fortemente migliorativa
del CIR regionale, i colleghi, che necessitano di un approfondimento in
considerazione della loro personale situazione professionale possono fruire
della consueta consulenza.
CONSULENZA
Come ormai usuale i nostri uffici sono aperti per accogliere i colleghi per la
predisposizione e l’invio delle domande. La consulenza è riservata agli
iscritti e a chi intende iscriversi.
In presenza, presso gli uffici di via Madama Cristina, 50 Torino, è possibile
prenotare cliccando qui:
se non trovi posto recati presso il nostro ufficio con
accesso libero dal martedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
A distanza, con call dedicata, il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore
17.30: prenota cliccando qui.
ALLEGATI
La domanda di assegnazione provvisoria deve essere corredata della
dichiarazione personale circa i requisiti previsti; in fondo trovi quella più
adatta alla tua situazione, indica i tuoi dati e portala su supporto informatico
portatile.
Settori
- Tutti i settori
- Personale ATA (413)
- Docenti (586)
- RSU (556)
- Dirigenti scolastici (521)
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